Onorevoli Colleghi! - Nell'anno 2000, con l'emanazione del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono stati istituti per il Corpo di polizia penitenziaria il ruolo direttivo ordinario e il ruolo provinciale dei commissari di polizia penitenziaria. Ruoli che, purtroppo, non erano stati previsti dalla riforma del Corpo di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, ma la cui istituzione avrebbe indubbiamente costituito il passo necessario e a lungo atteso per una effettiva parificazione della polizia penitenziaria alle altre Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo forestale dello Stato), che già disponevano e utilizzavano tali propri funzionari. Analogamente, con il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, veniva istituito il ruolo direttivo speciale dei commissari della Polizia di Stato, e con il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, il ruolo direttivo speciale dei commissari del Corpo forestale dello Stato. Peraltro, rispetto a un contesto normativo che dal 2001 in poi ha tentato una parificazione almeno nelle denominazioni e nei ruoli tra le tre Forze di polizia ad ordinamento civile, risultavano sussistere e tuttora permangono palesi differenze tra i ruoli direttivi sia ordinario sia speciale dei commissari di polizia penitenziaria e i ruoli direttivi sia ordinario sia speciale e dei

 

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commissari della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato. Infatti, per la Polizia di Stato il citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, stabilisce per i vincitori del concorso a commissario del ruolo direttivo ordinario, un corso di formazione della durata di 24 mesi, finalizzato al conseguimento di un master universitario di secondo livello in scienza della sicurezza, e articolato in due cicli annuali comprensivi di un tirocinio applicativo. Durante il corso i frequentatori rivestono la qualifica di «commissario» della Polizia di Stato (non di allievo vice commissario) e assumono la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza. Al termine dello stesso, se giudicati idonei al servizio di polizia, sono confermati (non immessi) in ruolo con la qualifica di «commissario capo» e assegnati agli uffici come titolari (non subalterni). Disciplina identica a quella della Polizia di Stato è stata prevista dal citato decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, per i commissari del Corpo forestale dello Stato del ruolo direttivo ordinario. Anche i funzionari di tale Corpo frequentano il corso di formazione con la qualifica di «commissario» per poi essere confermati in ruolo con la qualifica di «commissario capo». Un'ulteriore differenza riguarda la progressione di carriera: una volta confermati in ruolo come «commissario capo», la promozione a vice questore aggiunto (equivalente alla qualifica di «commissario coordinatore penitenziario»), si consegue a ruolo aperto, mediate scrutinio per merito comparativo, dopo 5 anni e 6 mesi di servizio. Vale a dire che tutti gli idonei sono promossi alla qualifica superiore, senza limitazioni di sorta. Per il Corpo di polizia penitenziaria, invece, alla fine del corso della durata di un anno i commissari sono immessi, in ruolo, quali vice commissari e solo dopo 2 anni sono nominati commissari. Inoltre, le promozioni a commissario capo avvengono, per un numero di posti estremamente limitato, per il ruolo direttivo ordinario dopo 5 anni e 6 mesi e per il ruolo direttivo speciale dopo 8 anni. Naturalmente per il personale del ruolo direttivo speciale non è prevista alcuna progressione di carriera nel ruolo dirigenziale.

      Peraltro, e ulteriormente, i problemi connessi alle attuali condizioni dei ruoli direttivi ordinario e speciale dei commissari non si esauriscono solo nelle «sperequazioni» esistenti con gli altri ruoli omologhi. Le funzioni che il citato decreto legislativo n. 146 del 2000 attribuisce ai commissari di polizia penitenziaria sono esclusivamente quelle di comandante del reparto di polizia penitenziaria negli istituti penitenziari (ovvero responsabile dell'area della sicurezza), purtroppo identiche a quelle che già sono attribuite al personale del ruolo degli ispettori di polizia penitenziaria (articolo 14, comma 1, lettera b), n. 3, della legge n. 395 del 1990) i cui componenti sono quelli indicati dall'articolo 31 del regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 1999. Tale situazione, oltre all'evidente contraddizione di istituire un ruolo direttivo per funzioni che appartengono, da sempre, anche a un altro ruolo inferiore (ai tempi del Corpo degli agenti di custodia, e quindi sino al 1990, il comandante era un maresciallo e gli ufficiali svolgevano le loro funzioni solo dal livello superiore del provveditorato sino al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria), è stata percepita dal personale del Corpo come una presa di posizione da parte dell'Amministrazione penitenziaria del tutto strumentale e intimamente connessa alla volontà di mantenere in essere l'attuale disorganizzazione e lo «scollamento» tra i vari reparti di polizia penitenziaria sul territorio nazionale, ingenerando, se mai ce ne fosse stato bisogno, ulteriori momenti di sofferenza. A conferma di quanto rilevato, l'Amministrazione penitenziaria, in luogo della prioritaria emanazione a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 146 del 2000, di un concorso pubblico per commissario del ruolo direttivo ordinario, ha bandito due concorsi interni per la qualifica di vice commissario del ruolo direttivo speciale, dai cui corsi di formazione sono stati immessi in ruolo oltre 100
 

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commissari (vice commissari) del ruolo direttivo speciale che, in circa il 30 per cento dei casi, sono andati ad occupare, senza alcun preavviso, i posti e le funzioni (e gli alloggi di servizio) di altrettanti ispettori comandanti di reparto che, nella maggior parte delle situazioni, svolgevano tale incarico da anni e proficuamente nell'interesse dell'istituzione. Inutile sottolineare che nella circostanza né riconoscimenti né tanto meno possibilità di altro utile impiego sono stati proposti, o suggeriti dall'Amministrazione penitenziaria nei confronti degli ispettori repentinamente avvicendati, che, oltre all'evidente demansionamento, hanno dovuto affrontare anche il grave problema abitativo causato dalla perdita dell'alloggio di servizio. Gli stessi, unitamente a quelli ancora in servizio e nelle funzioni, sono stati anche ulteriormente umiliati dal fatto che non sono stati minimamente riqualificati (nonostante abbiano partecipato a vari corsi di aggiornamento finalizzati al miglioramento professionale per lo svolgimento di un così delicato incarico) al pari del personale civile della stessa Amministrazione, né nulla è stato loro riconosciuto rispetto alle funzioni superiori svolte, così come invece sono state riconosciute ai direttori degli istituti penitenziari che, per effetto della legge n. 154 del 2005, sono stati fatti transitare dal ruolo direttivo al ruolo dirigenziale senza alcun concorso e senza alcun corso di formazione. In sintesi, per una identicità di funzioni e non in ragione della maggiore o minore rilevanza dell'infrastruttura né in base a eventuali criteri, esistono oggi sul territorio nazionale istituti penitenziari per i quali il comandante di reparto è un appartenente al ruolo degli ispettori, che di fatto svolge funzioni superiori, e altri istituti penitenziari in cui il comandante di reparto è un appartenente al ruolo direttivo dei commissari. Non solo. Oggi, nonostante siano in ruolo un congruo numero di unità del ruolo speciale dei commissari, l'Amministrazione penitenziaria, senza alcuna ratio, continua ad emanare interpelli finalizzati all'esclusiva ricerca di personale del ruolo degli ispettori disposto ad essere trasferito presso istituti penitenziari ove è vacante l'incarico di comandante di reparto.

      Da tale contesto emerge, quindi, un quadro della situazione di estrema confusione e incertezza nella quale si trovano gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. In questa prospettiva, quindi, appare chiara la necessità di adeguare gli organici del citato ruolo direttivo di polizia penitenziaria alle effettive esigenze operative, non dissimili a quelle delle altre Forze di polizia, di renderne coerente la progressione in carriera e le attribuzioni, di riconoscere una opportuna progressione in carriera anche a quel personale che, ancora appartenente al ruolo degli ispettori impiegato con funzioni di comandante di reparto, ha svolto e continua a svolgere, in maniera encomiabile dal punto di vista umano e professionale le stesse funzioni attribuite al ruolo direttivo, oltre che al fine di rivisitare in generale il ruolo e la rilevanza della polizia penitenziaria nell'economia della sicurezza nazionale, attraverso le necessarie modifiche normative, per quei miglioramenti che il personale da tempo attende.
 

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